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Scuola, Abuso Contratti a Termine: diritto al risarcimento, parola di Cassazione

lentepubblica.it • 22 Ottobre 2018

abuso-contratti-a-termine-diritto-risarcimentoNovità nel Comparto Scuola, sull’Abuso Contratti a Termine: il diritto al risarcimento è legge, parola di Cassazione. Ecco quali sono le conclusioni dell’ultima Sentenza in merito.


Al centro della decisione, ancora una volta, il trattamento retributivo, previdenziale e risarcitorio da attribuire ai docenti a seguito della abusiva reiterazione di contratti a termine.  La decisione arriva dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26353.

 

Il caso

 

Protagonista della vicenda è un insegnante, con cui il ministero dell’Istruzione aveva stipulato ben 4 contratti di docenza oltre i 3 anni consentiti. Il docente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità di un tale comportamento e otteneva dal Tribunale il risarcimento del danno, pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché le differenze retributive legate all’anzianità di servizio.

 

La decisione della Cassazione

 

Per la Corte, infatti, la reiterazione dei contratti a tempo determinato, aventi a oggetto supplenze individuate su organico di diritto, è legittima fino a 3 contratti, ciascuno di durata annuale.  Pertanto, L’abusiva reiterazione dei contratti a termine nella scuola si configura per le supplenze su organico di diritto che superano il limite delle 36 mensilità.

 

Inoltre si deve riconoscere al docente

 

«la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo».

 

Forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti devono essere legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri che, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, devono rispondere a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione.

 

In particolare, sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno.

 

La commissione UE e la prevenzione degli abusi

 

Si ricorda che per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a termine determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi di contratto a termine determinato e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

 

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

 

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a termine determinato successivi;

 

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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